Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - previdenza marinara – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17835 del 09/09/2015
Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - previdenza marinara – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17835 del 09/09/2015
Diritto all'indennità di inidoneità temporanea all'imbarco - Condizioni - Spettanza - Fino al giudizio della commissione di primo grado - Giudizio di permanente inidoneità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17835 del 09/09/2015
In tema di previdenza marinara, la corresponsione dell'indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi, per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, sicché essa compete allo stesso per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di malattia ed il giudizio della commissione di primo grado anche allorché tale giudizio sia poi di permanente inidoneità, dovendosi escludere che la dichiarazione di temporanea inidoneità integri un elemento costitutivo dell'indennità in questione, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con gli art. 3 e 38 Cost., tra la situazione dei marittimi impossibilitati a lavorare perché colpiti dagli esiti di una malattia che si protraggono oltre la guarigione clinica e quella, sostanzialmente uguale, dei lavoratori con una stabilizzazione della condizione di inidoneità in pendenza del giudizio della commissione medica. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17835 del 09/09/2015
Costituzione art. 3, Costituzione art. 38, Legge 16/10/1962 num. 1486
Massime precedenti Conformi: N. 20405 del 2009 Rv. 609836