Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19290 del 29/09/2015
Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie - "Una tantum" ex art. 32 della l. n. 377 del 1958 - Natura previdenziale - Conseguenze - Decadenza ai sensi dell'art.47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970, "ratione temporis" vigente - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19290 del 29/09/2015
Il diritto al pagamento "una tantum" della somma pari al 75 per cento della contribuzione integrativa, riconosciuto dall'art. 32 della l. n. 377 del 1958 agli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie, ha natura previdenziale trattandosi di indennità sostitutiva e anticipatoria del trattamento pensionistico, commisurata ad una parte soltanto dei contributi versati, sicché è soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla l. n. 483 del 1992, applicabile ad ogni tipo di prestazione di carattere previdenziale a prescindere dalle modalità di corresponsione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19290 del 29/09/2015