Classificazione dei datori di lavoro - Variazione determinata da richiesta del datore di lavoro - Effetti - Decorrenza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11544 del 04/06/2015
In materia di classificazione dei datori di lavoro, ove la variazione della classificazione a fini previdenziali sia frutto esclusivo della istanza proposta dal datore stesso, gli effetti decorrono, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dal periodo di paga in corso alla data della richiesta e non, retroattivamente, dal momento, anteriore, dell'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti dell'attività svolta, che sia stato operato d'iniziativa dall'ente previdenziale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11544 del 04/06/2015