previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011
Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Indennità di maternità - Termine di decadenza - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 conv. in l. n. 438 del 1992 - Decorrenza dalla mancata proposizione di tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto - Sussistenza - Rigetto del ricorso amministrativo tardivamente proposto - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, quale l'indennità di maternità, il termine quinquennale, previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anteriormente alla modifica di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, decorre dalla mancata proposizione di tempestivo ricorso all'istituto previdenziale successivo alla formazione del silenzio rifiuto, senza che rilevi l'intervenuta decisione sull'impugnativa tardivamente avanzata in sede amministrativa, trattandosi di decadenza di ordine pubblico.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011