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previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - competenza e giurisdizione – Cass. n. 9373/2014 (02)

Competenza territoriale - Inderogabilità - Configurabilità - Verifica d'ufficio

La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione espressa, ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9373 del 28/04/2014

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

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Cassazione

9373

2014