Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009
Trattamento erogato da fondo speciale INAIL - Natura di trattamento pensionistico integrativo - Regime fiscale - Agevolazioni - Regime intertemporale.
Nel sistema previdenziale, i fondi integrativi già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e, in particolare, il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS, come dell'INAIL - enti espressamente menzionati dalla legge n. 70 del 1975 - sono soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Ne consegue che il trattamento pensionistico integrativo erogato dal detto Fondo rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi della lett. h bis), comma 1 dell'art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (inserita dall'art. 13 comma 7 del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in vigore dal 17 agosto 1995). Quanto al regime fiscale mutato nel tempo (da ultimo art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, entrato in vigore il 1° gennaio 2001), di tali prestazioni periodiche, relativamente alle erogazioni riferibili agli importi maturati nel periodo compreso fra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 2000, si applica la tassazione nella misura ridotta dell'87,5 per cento del loro ammontare, per effetto della disposizione di cui all'art. 48, comma 7 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (introdotto dall'art. 13, comma 8 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 335 del 1995) e successivamente della disposizione di cui all'art. 48 bis, lett. d), del medesimo d.lgs. (introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art. 4, comma primo, lett. d), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009