PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010
Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune nella consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio in materia di accertamento dell'inabilità da infortunio sul lavoro, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Va, pertanto, rigettato il ricorso avverso la sentenza che, condividendo la relazione del c.t.u., abbia escluso la derivazione causale dell'infortunio (nella specie, infarto del miocardio) dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte.(Principio affermatoai sensi dell'art. 360 bis. comma 1,cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010