Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7313 del 13/04/2016
Uso di bicicletta privata per il tragitto "abitazione-luogo di lavoro" - Legittimità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In tema di infortunio "in itinere", l'uso della bicicletta privata per il tragitto "luogo di lavoro-abitazione" può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l'esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell'attività ivi svolta, restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto costituire aggravamento indebito del rischio l'uso del suddetto mezzo privato, per coprire una distanza pari a 750 metri, senza valutarne l'impiego in relazione agli usi locali, alle normali esigenze familiari del dipendente, alla presenza e modalità di organizzazione dei servizi pubblici, alla tipologia del percorso, alla conformazione dei luoghi ed alle condizioni climatiche, nonché alla tendenza, presente nell'ordinamento, rivolta all'incentivazione dell'uso della bicicletta).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7313 del 13/04/2016