Benefici previdenziali per esposizione all'amianto - Incrementi pensionistici corrisposti in ritardo - Rivalutazione ed interessi - Decorrenza.
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8653 del 03/05/2016