Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7981 del 20/04/2016
Contributi dovuti per periodi diversi - Configurabilità di un unico rapporto assicurativo - Esclusione - Conseguenze - Giudicato su precedenti annualità - Preclusione sui periodi successivi - Esclusione - Fattispecie.
Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – In genere.
In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che in un giudizio relativo al mancato versamento di contributi per la cassa integrazione guadagni e la mobilità avesse effetto preclusivo la sentenza passata in giudicato che, con riferimento ad un periodo antecedente, aveva negato ad una società, in quanto a capitale misto, l'esenzione prevista per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.lgs. C.p.S. n. 869 del 1947).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7981 del 20/04/2016