Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 705 del 18/01/2016
Duplice rapporto di lavoro part-time - Collocamento in mobilità per uno e prosecuzione dell'altro - Indennità di mobilità - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.
Il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cd. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista per l'iscritto alle liste di mobilità dall'art. 8, comma 6, della l. n. 223 del 1991, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato l'Inps al pagamento dell'indennità di mobilità con riferimento alla retribuzione percepita dalla lavoratrice in virtù di uno dei due rapporti a tempo parziale, entrambi instaurati per 20 ore settimanali, già intercorso).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 705 del 18/01/2016