Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - liquidazione - computo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17533 del 02/09/2016
Personale delle amministrazioni pubbliche - Lavoratori in possesso dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Liquidazione del trattamento pensionistico - Riduzione - Limiti.
Con riferimento alla disciplina dell'art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 - norma applicabile anche al personale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del successivo comma 187 - e all'ivi previsto beneficio, consistente nel diritto dei lavoratori, in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ottenendo, al contempo, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al successivo comma 189, la liquidazione del trattamento di pensione seppure decurtato in misura inversamente proporzionale alla diminuzione dell'orario normale di lavoro prescelta dal lavoratore, il limite di riduzione, non superiore al 50 per cento, stabilito nello stesso comma 185, è riferito all'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale - che appunto non può essere inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro - e non all'importo della pensione da liquidare, sicché la suddetta decurtazione è legittima pur se ne sia derivato un importo della pensione di anzianità inferiore alla metà di quello complessivamente maturato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17533 del 02/09/2016