Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18402 del 20/09/2016
Benefici contributivi ex art. 8, commi 2 e 4, della l. n. 223 del 1991 - Assunzioni ex art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi 2 e 4, della l. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi, sicché il diritto ai benefici va escluso ove tra le due imprese sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente, non avendo rilievo il disposto dell'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990, che, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la fruibilità degli sgravi da parte di un'impresa che, stipulato un contratto di affitto con un'azienda fallita, aveva prima assunto i lavoratori in cassa integrazione con contratti a tempo determinato e, poi, a meno di un anno, a tempo indeterminato prelevandoli dalle liste di mobilità).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18402 del 20/09/2016