Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale - Agevolazione per le imprese meridionali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
L’agevolazione prevista a favore delle imprese meridionali fornitrici di servizi per le attività produttive è stabilita soltanto nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978 e 12, comma 1, della l. n. 64 del 1986, sicché lo sgravio non comprende, oltre ai contributi previdenziali, anche quelli dovuti al S.S.N., atteso che tali disposizioni, costituendo un'eccezione alle regole generali, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24882 del 06/12/2016