Pensione di inabilità civile - Presupposti - Residua capacità lavorativa - Esclusione - Fondamento.
La pensione di inabilità civile, di cui all’art. 12 della l. n. 118 del 1971, è una prestazione di natura assistenziale che non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell’assistito e prescinde dal possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché ne è preclusa l'erogazione in presenza di una residua capacità lavorativa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6887 del 16/03/2017