Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensione di invalidita' - invalidita' - capacita' di guadagno - di lavoro - Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017
Assegno di invalidità - Riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato - Relativo accertamento - Attività lavorative anche diverse da quelle svolte in precedenza dall'assicurato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda dell’assicurato sul presupposto che lo stesso, pur presentando una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con riferimento alla mansioni di operaio addetto alla manutenzione, era ancora in grado di svolgere quelle di addetto alla portineria cui era stato adibito).
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017