Associati studi professionali - Obbligo assicurativo contro infortuni e malattie professionali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965) ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15971 del 27/06/2017