Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15064 del 19/06/2017
Domanda giudiziale volta ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Cassazione e decisione nel merito - Fondamento.
Al ricorso giudiziale volto ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, per asserita erronea individuazione della base di calcolo, non si applica la decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e 6 del d.l. n. 103 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 1991, in quanto la domanda giudiziale è rivolta ad ottenere solo il suo adeguamento a quello dovuto. Ne consegue che, qualora il giudice di merito abbia dichiarato la detta decadenza in forza del criterio della cd. ragione più liquida, senza esaminare la spettanza del diritto oggetto di lite, l’esclusione in sede di legittimità della decadenza comporta la cassazione della sentenza e la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non ostandovi il rilievo d’ufficio della questione relativa all'inserimento della quota di t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità, non trattandosi di giudicato implicito, bensì di assorbimento cd. improprio che non impone l’impugnazione da parte del soggetto vittorioso in appello.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15064 del 19/06/2017