Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - maternita' - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12824 del 22/05/2017
Tutela delle lavoratrici madri - Contratti a tempo determinato con Poste Italiane s.p.a. - Trattamento economico nel caso di inizio del periodo di interdizione dal lavoro nei sessanta giorni dalla cessazione del rapporto - Soggetto erogatore - Difetto di legittimazione passiva dell’Inps - Fondamento.
Il trattamento economico di maternità dovuto alle dipendenti assunte a termine da Poste Italiane s.p.a., nel caso in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi successivamente alla cessazione del rapporto e non oltre il decorso di sessanta giorni da tale cessazione, è posto a carico del soggetto già datore di lavoro, ai sensi della disposizione interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 103 del 1991, conv., con. modif., dalla l. n. 166 del 1991, che fa riferimento al combinato disposto degli artt. 15, comma 1, e 17 della l. n. 1204 del 1971, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Inps, quale successore universale dell'Istituto Postelegrafonici (Ipost), ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12824 del 22/05/2017