Indebito previdenziale - Verifica dei redditi da parte dell'INPS - Termine annuale di ripetizione - Modifica delle modalità di comunicazione - Irrilevanza.
In tema di indebito previdenziale, l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall’art. 13, comma 6, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18551 del 26/07/2017