Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21116 del 12/09/2017
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti – Analogie e differenze rispetto a quella con requisiti normali – Art. 40 r.d.l. n. 1827 del 1935, “ratione temporis” – Ambito applicativo – Personale artistico, teatrale e cinematografico - Fattispecie.
In tema di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, introdotta dall’art. 7, comma 3, del d.l. n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 160 del 1988, “ratione temporis” vigente, i soggetti obbligatoriamente assicurati sono gli stessi dell’indennità di disoccupazione a requisiti normali, con conseguente applicazione del regime di esclusione stabilito dall’art. 40, n. 8, del r.d.l. n. 1827 del 1935, relativo alle prestazioni occasionali, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione riguardante il “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui al n. 5 del citato articolo. (Nella specie, la S.C. dando applicazione al principio, ha cassato la sentenza impugnata negando che un corista-tenore fosse soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo, sia all’indennità a requisiti normali, sia a quella a requisiti ridotti).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21116 del 12/09/2017