Pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta nel periodo alle dipendenze dello Stato – Natura previdenziale – Pensione privilegiata ordinaria riconosciuta al militare di leva per invalidità contratta per causa di servizio – Natura indennitaria - Divieto di cumulo ex art. 6 d.P.R. n. 1092 del 1973 - Limiti.
La pensione privilegiata ordinaria conseguente al servizio prestato alle dipendenze della P.A.ha natura previdenziale, presupponendo il rapporto di servizio, a differenza della pensione privilegiata, riconosciuta al militare di leva per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare, che ha natura indennitaria e prescinde dal rapporto di servizio e dalla sua durata; ne consegue che, nel caso di percezione del primo trattamento pensionistico, opera il divieto di cumulo di cui all’art. 6 d.P.R. n. 1092 del 1973.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21511 del 15/09/2017