Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19659 del 12/11/2012
Liquidazione di Fondo pensione chiuso - Criteri e regole applicabili - Fondamento - Conseguenza - Osservanza delle norme fallimentari poste a tutela dei crediti concorrenti - Necessità.
In tema di previdenza integrativa, la liquidazione di un Fondo pensione chiuso va effettuata applicando la disciplina della liquidazione generale, di cui agli art. 30 cod. civ. e 16 disp. att. cod. civ., a prescindere dall'ipotesi di incapienza dell'attivo, dovendosi ritenere che solo la liquidazione generale - e non anche quella "in bonis" di cui all'art. 15 disp. att. cod. civ., attuabile solo per i crediti predeterminati o predeterminabili - sia idonea ad assicurare, nel rispetto della concorsualità, l'esigenza di una valutazione unitaria delle modalità attraverso le quali operare la suddetta ripartizione. Ne consegue che l'esigenza di garantire il diritto di difesa degli interessati nell'ambito della procedura concorsuale comporta la necessaria applicazione delle norme fallimentari - cui rinvia il citato art. 16 - poste a tutela dei crediti concorrenti ed, in particolare, degli art. 207 e 209 legge fall., la cui inosservanza determina la nullità della procedura e del piano finale di riparto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19659 del 12/11/2012