Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazioni contro le malattie - prestazioni - contributi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8016 del 08/08/1990
Aliquota aggiuntiva ex art. 4 del d.l. n. 264 del 1974 - applicabilità ai contributi per la stessa assicurazione gestita dal fasdai - esclusione - limiti - art. 3 del d.l. n. 663 del 1979 - influenza - esclusione.
La disciplina legale in tema di contributi assicurativi, riguardando i regimi pubblici di previdenza, che sono di fonte legale, non è applicabile, in difetto di espressa previsione, ai regimi di previdenza privati, che sono di fonte contrattuale, pertanto, la disposizione dell'art. 4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 386 del 1974), istitutiva di un'aliquota aggiuntiva (pari all'1,65 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi) ai contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, non è applicabile, nel periodo anteriore all'1 gennaio 1980, con riguardo ai contributi dovuti per l'Assicurazione contro le malattie gestita dal F.A.S.d.a.I. (fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali istituito dall'accordo collettivo 14 gennaio 1956 reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), indipendentemente dalla questione dell'obbligatorietà o meno di tale Assicurazione, in considerazione della natura privatistica e della fonte contrattuale del regime di previdenza gestito dal F.A.S.d.a.I., nonché della destinazione del gettito di quella aliquota, non potendo trarsi argomento in contrario dall'art. 3, primo comma, lett. C), del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 33 del 1980), che, con disposizione innovativa, include la quota aggiuntiva predetta fra i contributi di malattia dovuti (dall'1 gennaio 1980) da qualsiasi dirigente di azienda.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8016 del 08/08/1990