Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2931 del 16/02/2004
Retribuzione imponibile - Indennità sostitutiva del preavviso - Inclusione - Erogazione di detta indennità ai superstiti o agli eredi legittimi del lavoratore - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 12 dela legge n. 153 del 1969 - secondo cui costituisce retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, ad eccezione degli emolumenti tassativamente indicati dalla stessa norma -, è da considerare retribuzione, agli stessi fini anzidetti, anche l'indennità sostituiva del preavviso corrisposta nonostante la mancata prestazione lavorativa per il periodo corrispondente; ne' tale indennità, non compresa tra le tassative eccezioni elencate da detta norma, muta la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, ancorché pregresso, anche quando sia corrisposta, anziché al lavoratore, ai superstiti indicati dal primo comma dell'art. 2122 cod. civ., o, in mancanza, agli eredi legittimi di cui al terzo comma dello stesso articolo, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.8 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2931 del 16/02/2004