Previdenza (assicurazioni sociali) - inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988
Ai superstiti (in particolare) - reversibilità - coniuge - moglie dell'assente titolare di pensione - diritto durante l'assenza ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione e nei limiti della quota riservatale - sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale - configurabilità in caso di ritorno dell'assente - esclusione.*
Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. ( contra 299/83, mass n 425112).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988