Pensione supplementare - Carenza del requisito anagrafico al momento della domanda - Conseguenze - Rigetto - Sopravvenienza del requisito - Nuova domanda - Necessità.
In tema di pensione supplementare, la cui decorrenza è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti anagrafici e contributivi devono sussistere già al momento di presentazione della domanda, ne consegue che, in caso di compimento dell'età anagrafica in una data successiva, la relativa istanza va rigettata ed occorrendone una nuova solo da questa inizierà a decorrere la prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21189 del 27/08/2018