Domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea - Termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità - Ulteriore richiesta di riscatto - Possibilità - Riferimento ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda - Necessità.
La domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la cui maturazione non esclude peraltro che il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20924 del 22/08/2018