Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20740 del 14/08/2018
Imprese colpite da alluvione del Piemonte del 1994 - Termine del 31 luglio 2007 - Perentorietà - Rilevabilità d'ufficio - Disciplina di cui all'art. 1, commi 771-774, l. n. 205 del 2017 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di agevolazioni contributive di cui all'art. 4 della l. n. 350 del 2003, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 dei benefici di cui all'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande costituisce un termine decadenziale di ordine pubblico, come tale perentorio e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, senza che su tale disciplina incidano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 771 a 774, della l. n. 205 del 2017, che non introducono modifiche alla precedente normativa, né hanno la finalità di interpretarla autenticamente, ma si riferiscono alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione UE 2016/195 della Commissione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20740 del 14/08/2018