Contributi assicurativi - Società a partecipazione pubblica
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - in genere - società a partecipazione pubblica - per la gestione e la fornitura di servizi agli enti locali - fornitura in house – contributi - esonero dal pagamento - esclusione - fondamento - limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25354 del 11/10/2018
>>> In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria,dagli enti pubblici locali non può beneficiare dell'esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico. Ne consegue che la finalizzazione della società per azioni, partecipata da ente pubblico locale, alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento cd. "in house" (ossia ad un soggetto che, giuridicamente distinto dall'ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mercato e della concorrenza ma non ha alcun effetto ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25354 del 11/10/2018