Neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - minimo di contribuzione - neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo ex art. 37 del d.p.r. n. 818 del 1957 - infermità ostativa alla prosecuzione della contribuzione - rilevanza in sede di verifica del requisito contributivo specifico per il pensionamento di invalidità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26667 del 22/10/2018
>>> La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero,la malattia di una certa durata ed altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimodi contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso; e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26667 del 22/10/2018