Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – riscossione - cartella esattoriale - opposizione - instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione - distribuzione dell'onere della prova - principio di non contestazione - applicabilità - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27274 del 26/10/2018
>>> Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell'INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27274 del 26/10/2018