Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - benefici contributivi - presupposto - possesso del cd. durc - regolarizzazione “ex post” - ammissibilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27107 del 25/10/2018
>>> In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27107 del 25/10/2018