Trattamenti pensionistici
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di anzianità - trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 - lavoratori con anzianità superiore a 15 anni a quella data - retribuzione pensionabile determinata ai sensi del d.lgs. n. 503 del 1992 - neutralizzazione dei periodi di minore contribuzione - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28025 del 02/11/2018
>>> I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla l. n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della l. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 28025 del 02/11/2018