Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione cartella di pagamento - giudizio di opposizione - legittimazione attiva - intimato - debitore solidale - esclusione - fondamento - fattispecie. contributi assicurativi - riscossione cartella di pagamento - giudizio di opposizione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29424 del 15/11/2018
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la cui struttura processuale è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l'ingiunto sul piano del diritto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la legittimazione del cessionario d'azienda a proporre opposizione avverso la cartella esattoriale notificata al cedente e avente per oggetto suoi debiti contributivi).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 29424 del 15/11/2018