Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - lavoratori esposti all'amianto - benefici previdenziali ex art. 13, comma 7, l. n. 257 del 1992 - azione per l'accertamento della malattia professionale - legittimazione passiva - attribuzione esclusiva all'inps – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30438 del 23/11/2018
In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, l'azione diretta all'accertamento della malattia professionale utile al conseguimento dei predetti benefici, a seguito del rifiuto dell'INAIL di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell'INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 30438 del 23/11/2018