Controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo prestazione previdenziale - accessori -Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3144 del 01/02/2019
previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo prestazione previdenziale - accessori - decorrenza - mancanza della domanda amministrativa - dalla domanda giudiziale – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3144 del 01/02/2019
In tema di diritto all'integrazione al minimo sul trattamento pensionistico, gli interessi legali sul credito previdenziale decorrono dal momento in cui è giuridicamente configurabile un ritardo dell'ente previdenziale nell'adempimento, momento che è di regola coincidente con la scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa; ne consegue che, nel caso di richiesta giudiziale non preceduta dalla previa domanda amministrativa e dal deposito della prescritta documentazione reddituale, gli interessi decorrono dalla data di notifica all'ente del ricorso introduttivo della prima e unica domanda per il riconoscimento della prestazione previdenziale, non essendo ravvisabile per l'ente alcun precedente "spatium deliberandi", decorso il quale possa ritenersi esistente un ritardo nel pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3144 del 01/02/2019