Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - pagamento indebito previdenziale - verifica dei redditi da parte dell'inps - termine annuale di ripetizione – decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3802 del 08/02/2019
In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l'INPS deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3802 del 08/02/2019