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Contributi assicurativi – riscossione - Omissioni contributive - Titolo esecutivo giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4806 del 19/02/2019

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – riscossione - Omissioni contributive - Titolo esecutivo giudiziale - Procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo - Esperibilità - Fondamento.

In tema di omissioni contributive, l'ente previdenziale, nella specie l'INAIL, ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale ex d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto nessuna norma impedisce tale scelta, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale, senza che assuma rilievo il principio del "ne bis in idem", non implicando il ricorso alla procedura citata la richiesta di un nuovo accertamento della pretesa creditoria.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4806 del 19/02/2019

Cod_Civ_art_2909