Assicurazioni sociali - contributi assicurativi - Cass. 11935/2019
sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) – Decontribuzione ex art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - Spettanza del beneficio - Condizioni - Società appartenenti ad unico gruppo familiare - Esclusione - Ragioni.
I diritti alle agevolazioni contributive, di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, spettano ai datori di lavoro che assumono, senza esservi obbligati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non anche a quelli tenuti per legge all’assunzione, come nell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c.; tali benefici, pertanto, non sono dovuti in caso di società, appartenenti al medesimo gruppo familiare e con un'unica direzione, che pongono in essere frequenti scambi di personale in correlazione con cessioni di azienda o di rami della stessa, o in dipendenza di ipotesi di subappalto, essendo unico il centro di imputazione dei rapporti ed organizzazione, salvo che la società richiedente dimostri gli elementi di novità della nuova struttura rispetto alla pregressa e l'autonomia della funzione produttiva.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11935 del 07/05/2019 (Rv. 653748 - 01)