Assicurazioni sociali - contributi assicurativi– Cass. 12166/2019
retribuzione imponibile - Società cooperative - Art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 - Minimale contributivo - Individuazione - Accordi sindacali o contratto individuale - Retribuzione superiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali - Applicabilità - Criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali - Operatività.
Ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore; al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in presenza di un accertamento sui lavoratori di una cooperativa, il cui regolamento prevedeva l'alternativa applicabilità del c.c.p.l. Confezionatori della Provincia di Cuneo o del c.c.n.l. Trasporto Cisal, aveva ritenuto corretto il calcolo dei contributi effettuato sulla base della retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale, per la maggiore entità del trattamento retributivo e per la sua omogeneità rispetto all'attività svolta dai lavoratori).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 - 01)