Assicurazioni sociali - rivalsa dell'ente assicuratore – Cass. 13587/2019
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità -Azione di regresso per le prestazioni erogate dall'INAIL - Prova del credito - Attestazione - Idoneità - Limiti - Fondamento.
Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, sebbene l’attestazione del direttore della sede erogatrice costituisca prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall’INAIL al lavoratore, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, non può escludersi che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie sino a che non sia chiusa la fase del contraddittorio; allo stesso modo, la natura di prova privilegiata vale fino alla chiusura della fase del contraddittorio, quindi fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, e ciò anche nel giudizio di impugnazione, con la conseguente inammissibilità, per tardività, della produzione della relativa documentazione soltanto a corredo della comparsa conclusionale, a garanzia del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e di quello di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13587 del 21/05/2019 (Rv. 654195 - 01)
Riferimenti normativi: