Assicurazioni sociali - casse di mutualità e fondi previdenziali - Cass. 12229/2019
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Ente privatizzato deputato allo svolgimento di una funzione pubblica - Possibilità di procedere alla riscossione dei crediti mediante ruolo - Fondamento - Limiti legislativi alla riscossione - Crediti superiori ad euro 2.000,00 - Annullamento del ruolo - Annullamento del credito sottostante - Esclusione.
Alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso "ex lege" di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo. La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12229 del 09/05/2019 (Rv. 653891 - 01)