Assicurazioni sociali - controversie - domanda giudiziale – Cass. 14412/2019
Domanda amministrativa specifica in relazione alla prestazione richiesta - Indennità di accompagnamento - Compilazione modulo INPS - Limiti - Fondamento.
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.
Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14412 del 27/05/2019 (Rv. 653976 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 443 – Rilevanza del procedimento amministrativo