Riscatto delle quote - Aventi diritto - Eredi - Portata - Conseguenze.
In tema di previdenza complementare, nel caso di decesso dell'aderente in epoca antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, il diritto di riscatto riconosciuto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 289 del 2005, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 147 del 2018, sorge direttamente in capo agli eredi in virtù della previsione di legge; ne consegue che, in caso di più chiamati, tale diritto si ripartisce in parti uguali - non essendo applicabili le norme relative alla successione ereditaria - soltanto tra coloro che, con l'accettazione dell'eredità, siano diventati eredi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19571 del 19/07/2019 (Rv. 654498 - 01)