Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27503 del 28/10/2019 (Rv. 655585 - 01)
Benefici contributivi di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996 - Presupposti - Applicazione di un contratto collettivo diverso da quello della categoria di inquadramento dell'impresa a fini previdenziali o assistenziali - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
Il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996 presuppone l'applicazione da parte dell'impresa, ai propri dipendenti, dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza e corrispondente all'attività concretamente svolta dall'azienda, ovvero del contratto collettivo previsto per un diverso settore in concreto applicato, se più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello che sarebbe applicabile in base all'inquadramento dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nel rigettare l'opposizione proposta da un'azienda tessile avverso la cartella esattoriale emessa a seguito del disconoscimento delle condizioni per il riallineamento contributivo di cui all'art. 5 della l. n. 608 del 1996, aveva omesso di accertare quale, tra i diversi contratti collettivi afferenti al settore, fosse applicabile al caso di specie, limitandosi ad un generico riferimento al contratto collettivo "per l'attività tessile").
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27503 del 28/10/2019 (Rv. 655585 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2070