Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità' e fondi previdenziali – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25685 del 11/10/2019 (Rv. 655482 - 01)
Pensione costituita da trattamento obbligatorio e da integrazione aziendale - Perequazione automatica - Applicabilità esclusiva alla quota a carico del Fondo aziendale.
La norma dell'art. 59, comma 13, della l. n. 449 del 1997, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale); ne consegue, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, che l'adeguamento della pensione spettante non si applica sull'intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l'adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25685 del 11/10/2019 (Rv. 655482 - 01)