Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24880 del 04/10/201
Danno biologico Inail - Liquidazione - Criteri - Percentuale di invalidità diversa da quella civilistica - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
La liquidazione del danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica, in quanto in ambito previdenziale vanno obbligatoriamente osservate le tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, perseguendo le due liquidazioni fini propri e diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, applicando i criteri di cui al d.m. 12 luglio 2000, aveva ridotto la percentuale di invalidità permanente, quantificata dal C.T.U. al 10%, a misura inferiore al 6%, così escludendo l'operatività della tutela di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24880 del 04/10/2019 (Rv. 655315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056