Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27872 del 30/10/2019 (Rv. 655552 - 01)
Benefici contributivi da amianto ex art. 13 della l. n. 257 del 1992 - Disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL - Successiva domanda di ampliamento - Applicabilità.
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la salvaguardia del regime più favorevole di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, previsto dall'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui, su domanda antecedente la data suindicata, vi sia stato un primo parziale riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL ed il lavoratore presenti successiva domanda di riesame o agisca in giudizio per ottenere un ampliamento del periodo di esposizione riconosciuto in sede amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27872 del 30/10/2019 (Rv. 655552 - 01)