Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31281 del 29/11/2019 (Rv. 655989 - 01)
Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 - Procedure di recupero dell'evasione contributiva già in corso - Effetto conservativo del termine di prescrizione decennale - Richiesta di informazioni prodromica - Idoneità - Esclusione.
L'art. 3 della l. n. 335 del 1995, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretino comunque in una serie di atti inequivocabilmente finalizzati al conseguimento della pretesa creditoria, tra le quali non può ricomprendersi una generica richiesta di informazioni, rivolta dall'organismo previdenziale all'amministrazione finanziaria, e riferita alla generalità degli iscritti.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 31281 del 29/11/2019 (Rv. 655989 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943